Art. 1.
(Riconoscimento della guarigione).

      1. La persona, già affetta da uno stato patologico invalidante, la cui guarigione sia certificata da un medico specialista e accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è considerata clinicamente guarita.
      2. A seguito dell'accertamento della guarigione, effettuato ai sensi del comma 1, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.
      3. Alla persona, la cui guarigione sia stata accertata secondo le disposizioni del comma 1, non possono essere richieste dichiarazioni riferite al precedente stato patologico, né possono essere operate nei suoi confronti discriminazioni da esso derivanti.
      4. Le limitazioni alla libertà personale previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico possono essere applicate solo a seguito di specifica certificazione medica che, con riferimento alla singola persona, attesti la sussistenza dello stato patologico.